N. 26
ORDINANZA (Atto di promovimento)
13 dicembre 2009
Ordinanza .
Responsabilita' amministrativa e contabile - Esercizio dell'azione
per danno all'immagine da parte della Procura della Corte dei conti
limitato ai casi e modi previsti dall'art. 7 della legge n. 97/2001
(rilevanza penale dell'illecito amministrativo) - Prevista
sospensione del termine di prescrizione fino alla conclusione del
procedimento penale - Prevista nullita' di qualunque atto
istruttorio o processuale posto in essere, in violazione delle
predette disposizioni, subordinata all'azione di chiunque vi abbia
interesse - Lesione del principio di uguaglianza, del diritto di
azione e del principio del giudice naturale - Violazione dei
principi di copertura finanziaria, di buon andamento della pubblica
amministrazione e di riserva alla Corte dei conti delle questioni
relative alla responsabilita' contabile ed amministrativa -
Violazione del principio di tutela giurisdizionale.
- Decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, art. 17, comma 30-ter, inserito
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, modificato dall'art. 1, comma 1,
lett. c), n. 1, del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103,
convertito, con modificazioni, nella legge 3 ottobre 2009, n. 141.
- Costituzione, artt. 2, primo comma, 3, primo comma, 24, primo
comma, 25, primo comma, 81, comma quarto, 97, primo comma, 103,
comma secondo, e 113, primo comma.
(010C0078)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.7 del 17-2-2010)
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