N. 455
ORDINANZA (Atto di promovimento)
3 marzo 1988- 24 giugno 1991
N. 455
Ordinanza emessa il 3 marzo 1988 (pervenuta alla Corte costituzionale
il 24 giugno 1991) dalla commissione tributaria di primo grado di
Napoli sul ricorso proposto dalla S.p.a. E.L.S.A. contro l'esattoria
comunale di Napoli
Imposta sul reddito delle persone giuridiche (I.R.PE.G.) -
Accertamento e riscossione - Pagamento di soprattasse e pene
pecuniarie - Soggetti obbligati - Rappresentanti del soggetto
passivo inadempiente (nella specie: ex amministratori di societa')
- Notificazione ad essi dell'avviso di accertamento - Omessa
previsione - Incidenza sul principio di eguaglianza e di difesa in
giudizio - Violazione dei principi contenuti nella legge di delega
che non legittima, ad avviso del giudice rimettente, alcuna
possibilita' di sostituzione tributaria in assenza di avviso di
accertamento.
(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 55; d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 602, art. 98, sesto comma).
(Cost., artt. 3, 24 e 76).
(091C0857)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.28 del 17-7-1991)
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