Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Processo penale - Misure antimafia - Provvedimenti cautelari -
Istituto del "soggiorno cautelare" - Presupposti per l'applicazione -
Ancoraggio a fatti e comportamenti oggettivi strumentalmente
collegati alla commissione di una o piu' delle fattispecie criminose
tassativamente indicate - Non fondatezza nei sensi di cui in
motivazione - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (cfr. sentenze
nn. 11/1956, 53/1968, 76/1970, 168/1972 e 69/1975) - Poteri del
procuratore nazionale antimafia in materia - Disposizioni della
misura in via definitiva e non provvisoria - Soggezione del
provvedimento soltanto ad un riesame meramente eventuale da parte del
giudice - Omessa previsione del potere di disporre da parte del
procuratore nazionale antimafia, con decreto motivato, la misura
soltanto in via provvisoria con l'obbligo di chiedere la contestuale
adozione del provvedimento definitivo al tribunale - Illegittimita'
costituzionale parziale.
(D.-L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 25- quater, primo comma,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;
d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, art. 25- quater, quinto comma,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356).
(Cost., artt. 13, primo e secondo comma, e 25, terzo comma).
(094C1316)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.51 del 14-12-1994)
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