Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Radiocomunicazioni - Radiodiffusione televisiva in ambito nazionale -
Concessioni - Pianificazione delle reti nazionali - Criteri -
Titolarita' di piu' reti - Posizioni dominanti e salvaguardia del
pluralismo e della imparzialita' nel settore - Eccessivita' della
discrezionalita' amministrativa nella formazione delle graduatorie
degli aspiranti alla concessione - Richiamo alla giurisprudenza della
Corte (cfr. sentenze nn. 148/1981, 826/1988 e 112/1993) - Necessita'
di contenimento e graduale ridimensionamento della concentrazione
esistente - Esorbitante vantaggio nella utilizzazione delle risorse e
nella raccolta di pubblicita' - Inadeguatezza dei limiti "antitrust"
attuali altresi' lesivi del principio del pluralismo delle voci
relativamente alla emittenza radiotelevisiva - Illegittimita'
costituzionale - Non fondatezza - Manifesta infondatezza.
(Legge 6 agosto 1990, n. 223, artt. 15, quarto comma, e 3, undicesimo
comma; d.-l. 27 agosto 1993, n. 323, art. 1, primo e terzo comma,
convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 1993, n. 422, nel
combinato disposto con l'art. 15, quarto comma, e art. 8, settimo
comma, della legge 6 agosto 1990, n. 223; legge 6 agosto 1990, n.
223, artt. 16, diciassettesimo comma, e 34).
(Cost., artt. 3, 15, 21, 41, 43 e 97).
(094C1317)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.51 del 14-12-1994)
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