N. 65 ORDINANZA 22 - 24 febbraio 2010

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Lavoro e occupazione - Apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato per ragioni di carattere sostitutivo - Abolizione dell'onere di indicare, nel contratto a termine, il nominativo del lavoratore sostituito - Denunciati eccesso di delega nonche' violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario - Questione gia' dichiarata non fondata - Manifesta infondatezza. - D.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, artt. 1, comma 1, e 11. - Costituzione, artt. 76, 77 e 117, primo comma; legge 29 dicembre 2000, n. 422. Lavoro e occupazione - Apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato in violazione delle norme in materia di apposizione e proroga del termine - Previsione, per i soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore della norma censurata, di un indennizzo a favore del prestatore di lavoro e a carico del datore di lavoro - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimita' costituzionale della disposizione impugnata - Manifesta inammissibilita' della questione. - D.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 4-bis, introdotto dall'art. 21, comma 1-bis, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. - Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 101, 102, secondo comma, e 117, primo comma. (010C0176) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.9 del 3-3-2010)

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