N. 311 SENTENZA 19 giugno - 5 luglio 1991

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Vecchio codice - Procedimento di revisione - Imposizione al giudice della revisione dell'obbligo di confermare la sentenza di condanna ove si verifichi una situazione di insufficienza probatoria ex art. 479, terzo comma, del c.p.p. 1930 - Ingiustificata disparita' di trattamento, con incidenza sul diritto di difesa, rispetto ai condannati il cui giudizio di revisione sia stato trattato secondo le norme del nuovo codice, prevedenti, nel caso di insufficienza probatoria, la possibilita' di ottenere una assoluzione con formula ampia - Esclusione in considerazione dell'applicabilita' anche ai giudizi di revisione trattati secondo le norme dell'abrogato codice delle nuove norme concernenti le formule di proscioglimento con conseguente possibilita' di far luogo al giudizio di revisione anche nel caso in cui si verifichi una situazione di insufficienza probatoria - Non fondatezza della questione nei sensi di cui in motivazione. (C.P.P. 1930, art. 566, secondo comma). (Cost., artt. 3 e 24). (091C0848) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.28 del 17-7-1991)

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