N. 403 SENTENZA 10 - 17 dicembre 1997

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Ordinamento penitenziario - Divieto di concessione di permessi premio nei due anni che fanno seguito a condanna o ad imputazione per nuovo delitto doloso commesso durante l'espiazione della pena o l'esecuzione di una misura restrittiva della liberta' personale - Questione gia' dichiarata non fondata dalla Corte con sentenza n. 296 del 1997 - Non fondatezza. (Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 30-ter, comma quinto, introdotto dall'art. 9 della legge 10 ottobre 1996, n. 663). (Cost., art. 24). Ordinamento penitenziario - Minori - Divieto di concessione di permessi premio nei due anni che fanno seguito a condanna o ad imputazione per nuovo delitto doloso commesso durante l'espiazione della pena o l'esecuzione di una misura restrittiva della liberta' personale - Contraddizione con il principio di finalita' di risocializzazione che deve caratterizzare l'esecuzione della pena nei confronti del minore - Riferimento alle sentenze della Corte nn. 125 del 1992 e 109 del 19997 - Illegittimita' costituzionale parziale. (Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 30-ter, comma quinto, introdotto dall'art. 9 della legge 10 ottobre 1996, n. 663). (097C1444) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.52 del 24-12-1997)

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