N. 391 ORDINANZA 27 novembre - 11 dicembre 1997

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Imposte in genere - Indifferenziazione ai fini tributari delle posizioni di chi non aveva presentato denunzia dei redditi pur essendovi tenuto e di chi non l'aveva presentata in quanto non obbligato - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilita'. (D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 19, quinto comma, convertito, con modificazione, nella legge 7 agosto 1982, n. 516). (Cost., art. 3). (097C1404) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.51 del 17-12-1997)

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