N. 285
ORDINANZA (Atto di promovimento)
15 novembre 1990
N. 285
Ordinanza emessa il 15 novembre 1990 dal giudice per le indagini
preliminari presso il tribunale
di Ancona nel procedimento penale a carico di Marchi Paolo ed altro
Processo penale - Udienza preliminare - Sentenza di non luogo a
procedere - Tassativita' dell'elencazione delle formule assolutorie -
Necessita' per talune di esse dell'"evidenza" della prova - Lamentata
genericita' di tale concetto - Mancato coordinamento con le
prescrizioni dell'art. 422 del c.p.p. (richiesta di ulteriori
informazioni da parte del g.i.p. ai fini della decisione) -
Disparita' di trattamento rispetto alla disciplina di attuazione -
Violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione della
giustizia - Conseguente lesione del principio dell'accertamento della
verita' materiale.
Processo penale - Udienza preliminare - Discussione - Richiesta del
p.m. di derubricazione del reato - Conseguente mutamento della
competenza - Mancata previsione, tra le ipotesi contemplate, della
sentenza declaratoria di incompetenza - Mancato coordinamento tra
norme (artt. 22 e 424-425 del c.p.p.) - Lamentata diversa disciplina
rispetto alla fase precedente la discussione dell'udienza preliminare
- Violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione
della giustizia.
Processo penale - Udienza preliminare - Modifica della imputazione e
contestazione all'imputato da parte del p.m. - Ritenuta insufficiente
specificazione in relazione alla "diversita' del fatto" - Lamentata
disparita' di trattamento rispetto alla disposizione di cui all'art.
521 (correlazione tra imputazione contestata e sentenza).
Processo penale - Udienza preliminare - Derubricazione
dell'imputazione richiesta dal p.m. - Obbligatorieta' per il g.i.p.
alla "riduzione della sfera dell'azione penale" su istanza di una
parte processuale - Violazione del principio di soggezione del
giudice alla sola legge.
(C.P.P. 1988, art. 425, in relazione agli artt. 22, terzo comma, 422,
primo comma, 424, primo comma, e 423, primo comma, stesso codice).
(Cost., artt. 2, 3, 97, 101, secondo comma, e 112).
(091C0500)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.17 del 24-4-1991)
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