Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
_Imposte e tasse - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
(TARSU) - Norme della Regione Siciliana - Eccezione di
inammissibilita' per omessa indicazione, nel dispositivo
dell'ordinanza di rimessione, dell'onere di comunicazione della
stessa al Presidente dell'Assemblea regionale Siciliana -
Sussistenza dell'onere, in concreto adempiuto, a carico del solo
cancelliere del giudice a quo - Reiezione.
- Legge della Regione Siciliana 3 maggio 2001, n. 6, art. 6, comma 2,
come modificato dall'art. 11, comma 1, della legge della Regione
Siciliana 26 marzo 2002, n. 2.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera e); Statuto speciale
per la Regione Siciliana, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074,
art. 2; legge 22 marzo 1953, n. 87, art. 23.
Imposte e tasse - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
(TARSU) - Norme della Regione Siciliana - Eccezione di
inammissibilita' per irrilevanza della questione, stante la
sopravvenuta estinzione del rapporto sostanziale nel giudizio a quo
- Ininfluenza di detta vicenda estintiva sul giudizio di
costituzionalita' - Reiezione.
- Legge della Regione Siciliana 3 maggio 2001, n. 6, art. 6, comma 2,
come modificato dall'art. 11, comma 1, della legge della Regione
Siciliana 26 marzo 2002, n. 2.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera e); Statuto speciale
per la Regione Siciliana, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074,
art. 2; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale, art. 22.
Imposte e tasse - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
(TARSU) - Norme della Regione Siciliana - Eccezione di
inammissibilita' per mancanza di precise argomentazioni in
relazione alla ritenuta violazione dell'art. 117, secondo comma,
lettera e), Cost. - Sussistenza di adeguata motivazione della
questione in riferimento al parametro evocato - Reiezione.
- Legge della Regione Siciliana 3 maggio 2001, n. 6, art. 6, comma 2,
come modificato dall'art. 11, comma 1, della legge della Regione
Siciliana 26 marzo 2002, n. 2.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera e); Statuto speciale
per la Regione Siciliana, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074,
art. 2.
Imposte e tasse - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
(TARSU) - Norme della Regione Siciliana - Imposizione a carico
delle province dell'onere relativo alla tassa e agli accessori per
quanto riguarda le istituzioni scolastiche statali di istruzione
secondaria e gli istituti regionali di cui all'art. 1 della legge
regionale n. 34 del 1990 - Modificazione del soggetto passivo della
TARSU quale individuato dalla legge statale (art. 63, comma 1,
d.lgs. n. 507 del 1993) - Esorbitanza dalla potesta' legislativa
statutaria riservata ai soli tributi deliberati dalla Regione
Siciliana - Conseguente violazione della competenza esclusiva dello
Stato in materia di «sistema tributario dello Stato» -
Illegittimita' costituzionale in parte qua.
- Legge della Regione Siciliana 3 maggio 2001, n. 6, art. 6, comma 2,
come modificato dall'art. 11, comma 1, della legge della Regione
Siciliana 26 marzo 2002, n. 2.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera e); Statuto speciale
per la Regione Siciliana, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074,
art. 2.
Imposte e tasse - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
(TARSU) - Norme della Regione Siciliana - Imposizione a carico dei
comuni dell'onere relativo alla tassa e agli accessori per quanto
riguarda le scuole materne, elementari e medie statali - Analogia
della disposizione rispetto ad altra gia' dichiarata
incostituzionale - Illegittimita' costituzionale consequenziale in
parte qua.
- Legge della Regione Siciliana 3 maggio 2001, n. 6, art. 6, comma 2,
come modificato dall'art. 11, comma 1, della legge della Regione
Siciliana 26 marzo 2002, n. 2.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera e); Statuto speciale
per la Regione Siciliana, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074,
art. 2; legge 22 marzo 1953, n. 87, art. 27.
(008C1055)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.1 del 7-1-2009)
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