N. 350
ORDINANZA (Atto di promovimento)
26 maggio 2009
Ordinanza del 6 ottobre 2009 emessa dalla Commissione tributaria
regionale per la Toscana - Sez. distaccata di Livorno sul ricorso
proposto dal CI-ERRE s.r.l. contro Agenzia delle Dogane - Ufficio di
Livorno.
Contenzioso tributario - Appello alla commissione tributaria
regionale - Notificazione del ricorso effettuata senza il tramite
dell'ufficiale giudiziario - Obbligo di depositare copia
dell'appello presso la segreteria della commissione tributaria che
ha pronunciato la sentenza impugnata - Prevista inammissibilita'
dell'impugnazione in caso di inosservanza - Contrasto con il
diritto di difesa - Irragionevolezza - Eccessivita' dell'effetto
preclusivo, tanto piu' se, come nel caso di notificazione a mezzo
posta, l'inadempienza dipenda da soggetto diverso dall'appellante -
Disparita' di trattamento rispetto all'analogo obbligo, privo di
sanzione, posto a carico dell'ufficiale giudiziario dall'art. 123
delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile -
Irragionevole mancanza di un termine perentorio entro cui il
deposito deve essere effettuato.
- Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 2 [,
secondo periodo, aggiunto dall'art. 3-bis, comma 7, del d.l. 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, nella legge
2 dicembre 2005, n. 248].
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(010C0788)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.46 del 17-11-2010)
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