N. 182
ORDINANZA (Atto di promovimento)
30 marzo 2010
Ordinanza del 1° aprile 2010 emessa dalla Corte d'appello di Bari nel
procedimento relativo a B.D..
Estradizione - Mandato d'arresto europeo - Garanzie richieste allo
Stato membro di emissione - Previsione che, se la persona oggetto
del mandato di arresto europeo ai fini di un'azione penale e'
cittadino o residente dello Stato italiano, la consegna sia
subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata
ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per
scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della liberta'
personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato
membro di emissione - Esclusione che la medesima facolta' di
chiedere l'esecuzione della pena nello Stato italiano di residenza
sia riconosciuta anche al cittadino comunitario non italiano che
abbia gia' riportato una condanna penale per la quale e' stata
richiesta la consegna con mandato d'arresto europeo dall'autorita'
dello Stato estero che ha pronunciato la condanna - Diversita' di
trattamento del residente non cittadino nel caso di mandato
d'arresto esecutivo rispetto al caso di mandato d'arresto
processuale - Violazione del principio di uguaglianza.
- Legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 19, lett. c).
- Costituzione, art. 3; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea di Nizza, art. 20, recepito dall'art. 6 del trattato
dell'Unione europea 17 dicembre 2007.
(010C0485)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.25 del 23-6-2010)
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