Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Illecito amministrativo - Depenalizzazione - Divieto di derivare o
utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o
concessorio dell'Autorita' competente - Configurazione della
relativa infrazione come illecito amministrativo - Eccezione di
inammissibilita' della questione per mancata sperimentazione del
tentativo di interpretazione costituzionalmente orientata della
norma censurata - Reiezione.
- D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, art. 23, comma 4, come modificato
dall'art. 7 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 258, che sostituisce
l'art. 17 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775.
- Costituzione, art. 3.
Illecito amministrativo - Depenalizzazione - Divieto di derivare o
utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o
concessorio dell'Autorita' competente - Configurazione della
relativa infrazione come illecito amministrativo - Denunciata
violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza - Non
manifesta irragionevolezza della censurata scelta legislativa -
Richiesta di sindacato sulle scelte discrezionali sanzionatorie del
legislatore - Carente motivazione sulla non manifesta infondatezza
- Difetto di rilevanza - Erronea ricostruzione del quadro normativo
- Inammissibilita' delle questioni.
- D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, art. 23, comma 4, come modificato
dall'art. 7 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 258, che sostituisce
l'art. 17 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775.
- Costituzione, art. 3.
(010C0635)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.30 del 28-7-2010)
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