Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Processo penale - Immediatezza della deliberazione e immutabilita'
del giudice - Rinnovazione del dibattimento dopo il mutamento della
persona fisica del giudice - Necessita', secondo l'interpretazione
della Cassazione a sezioni unite, di procedere alla riassunzione
della prova dichiarativa, in caso di richiesta di parte e sempre
che l'atto non risulti impossibile - Eccezione di inammissibilita'
della questione per insufficiente descrizione della fattispecie e
difetto di motivazione sulla rilevanza - Reiezione.
- Codice di procedura penale, art. 525, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 101 e 111.
Processo penale - Immediatezza della deliberazione e immutabilita'
del giudice - Rinnovazione del dibattimento dopo il mutamento della
persona fisica del giudice - Necessita', secondo l'interpretazione
della Cassazione a sezioni unite, di procedere alla riassunzione
della prova dichiarativa, in caso di richiesta di parte e sempre
che l'atto non risulti impossibile - Asserita ingiustificata
disparita' di trattamento rispetto a fattispecie similari, nonche'
denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, di
uguaglianza dei giudici dinanzi alla legge e di ragionevole durata
del processo - Questione analoga ad altre gia' dichiarate
manifestamente infondate - Inidoneita' degli evocati tertia
comparationis - Manifesta infondatezza della questione.
- Codice di procedura penale, art. 525, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 101 e 111.
(010C0499)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.24 del 16-6-2010)
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