Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Energia - Norme della Regione Puglia - Accordi tra la Giunta
regionale e operatori industriali - Rilascio di autorizzazioni per
l'installazione e l'esercizio di impianti di produzione di energia
da fonti rinnovabili a compensazione di riduzioni programmate delle
emissioni - Ricorso del Governo - Denunciata violazione di norma
statale di principio nella materia di legislazione concorrente
«produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia»,
nonche' lesione del principio di eguaglianza e del principio di
iniziativa economica - Esclusione - Non fondatezza della questione.
- Legge della Regione Puglia 21 ottobre 2008, n. 31, art. 1.
- Costituzione, artt. 3, 41 e 117, terzo comma; legge 23 agosto 2004,
n. 239, art. 1, comma 5.
Energia - Norme della Regione Puglia - Divieto di realizzazione di
impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica in
aree agricole di particolare pregio, nei siti della Rete Natura
2000, nelle aree protette nazionali e regionali, nelle oasi
regionali e nelle zone umide tutelate a livello internazionale -
Misura adottata in assenza delle linee guida nazionali per il
corretto inserimento nel paesaggio di tali impianti - Violazione
della competenza esclusiva statale nella materia «tutela
dell'ambiente» nonche' del principio di leale collaborazione -
Illegittimita' costituzionale - Estensione degli effetti della
pronuncia al comma 3 dello stesso art. 2 della legge denunciata (in
quanto rimasto privo di oggetto).
- Legge della Regione Puglia 21 ottobre 2008, n. 31, art. 2, commi 1,
2 e 3.
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. e), e terzo; d.lgs. 29
dicembre 2003, n. 387, art. 12, commi 1 e 10.
Energia - Norme della Regione Puglia - Impianti di produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili - Estensione dell'ambito di
applicabilita' del regime semplificato della denuncia di inizio di
attivita' (DIA) per alcune tipologie di impianti specificatamente
elencati - Contrasto con la normativa nazionale che prevede, solo
con decreto del Ministro dello sviluppo di concerto con quello
dell'ambiente, d'intesa con la Conferenza unificata,
l'individuazione di maggiori soglie di capacita' di generazione e
le caratteristiche dei siti di installazione per quali si procede
con la disciplina della DIA - Illegittimita' costituzionale.
- Legge della Regione Puglia 21 ottobre 2008, n. 31, art. 3, commi 1
e 2.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; d.lgs. 29 dicembre 2003, n.
387, art. 12, comma 5.
Energia - Norme della Regione Puglia - Impianti di produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili - Autorizzazione unica
regionale - Subordinazione a condizioni ulteriori richieste al
proponente non previste dalla normativa nazionale - Ricorso del
Governo - Denunciata violazione di norma statale di principio nella
materia di legislazione concorrente «produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell'energia» - Doglianza priva dei
requisiti di chiarezza e completezza - Inammissibilita' della
questione.
- Legge della Regione Puglia 21 ottobre 2008, n. 31, art. 4.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; d.lgs. 29 dicembre 2003, n.
387, art. 12, comma 3.
Energia - Norme della Regione Puglia - Installazione di impianti di
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Disciplina
transitoria - Applicabilita' della nuova normativa a tutte le
procedure in corso per le quali non risultino formalmente concluse
le conferenze di servizi ovvero non sia validamente trascorso il
termine di trenta giorni dalla formale presentazione di
dichiarazione di inizio attivita' - Ricorso del Governo -
Denunciata violazione di norma statale di principio nella materia
di legislazione concorrente «produzione, trasporto e distribuzione
nazionale dell'energia» - Esclusione - Non fondatezza della
questione.
- Legge della Regione Puglia 21 ottobre 2008, n. 31, art. 7, comma 1.
- Costituzione art. 117, terzo comma; d.lgs. 29 dicembre 2003, n.
387, art. 12, comma 4.
(010C0305)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.13 del 31-3-2010)
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