Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Energia - Norme della Regione Puglia - Costruzione ed esercizio di
linee di impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000
volt - Esenzione dall'obbligo di munirsi di titolo abilitativo
(autorizzazione o denuncia) per «le varianti di tracciato
concordate con i proprietari dei fondi interessati e le
amministrazioni interessate», in quanto ricomprese tra gli
interventi di manutenzione ordinaria - Conseguente sottrazione alla
verifica di assoggettabilita' alla valutazione di impatto
ambientale - Violazione della normativa comunitaria e statale in
tema di VIA - Illegittimita' costituzionale in parte qua.
- Legge della Regione Puglia 9 ottobre 2008, n. 25, art. 4, comma 4.
- Costituzione, artt. 10, 11 e 117, commi primo e secondo, lett. a)
ed s); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, con le modifiche introdotte
dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4; direttiva 85/337/CEE del 27
giugno 1985.
Energia - Norme della Regione Puglia - Disciplina della costruzione
ed esercizio di linee di impianti elettrici con tensione non
superiore a 150.000 volt - Modalita' di pubblicazione dell'avviso
di avvenuto deposito della domanda di autorizzazione - Riduzione
dei termini procedimentali per la partecipazione di titolari di
interessi pubblici o privati - Ricorso del Governo - Denunciata
violazione del vincolo di osservanza del diritto comunitario in
materia di VIA, della competenza esclusiva statale in materia di
ambiente, della competenza statale nella materia concorrente della
produzione, trasporto e distribuzione di energia - Erroneo
presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione.
- Legge della Regione Puglia 9 ottobre 2008, n. 25, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 10, 11, 117, commi primo e secondo, lett. a) ed
s); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 24; direttiva 85/337/CEE del
27 giugno 1985, art. 6, paragrafi 2, 3 e 4.
Energia - Norme della Regione Puglia - Catasto informatico regionale
degli elettrodotti - Attribuzione alle province del compito di
sottoporre a controllo i dati relativi ai valori di campo
elettromagnetico prodotti dalle reti elettriche e di comunicarli
successivamente all'ARPA - Ricorso del Governo - Lamentato
contrasto con la normativa statale di principio che attribuisce
l'attivita' di controllo nel settore alle Agenzie regionali e
provinciali per la protezione dell'ambiente (ARPA e APPA) -
Insussistente contraddizione tra la titolarita' provinciale del
controllo sulle fonti di inquinamento elettromagnetico e la
collocazione presso l'ARPA del Catasto informatico degli
elettrodotti - Non fondatezza della questione.
- Legge della Regione Puglia 9 ottobre 2008, n. 25, art. 19, comma 2.
- Costituzione art. 117, terzo comma; legge 22 febbraio 2001, n. 36,
art. 14.
Energia - Norme della Regione Puglia - Disciplina della costruzione
ed esercizio di linee di impianti elettrici con tensione non
superiore a 150.000 volt - Procedura abbreviata di autorizzazione
per gli elettrodotti gia' in esercizio privi di autorizzazione o
con autorizzazione provvisoria ai sensi del r.d. n. 1775 del 1933 -
Equivalenza all'autorizzazione della pubblicazione di apposita
domanda sul sito informatico della Regione - Ricorso del Governo -
Denunciata violazione del vincolo di osservanza del diritto
comunitario, della competenza esclusiva statale in materia di
ambiente, della competenza statale nella materia concorrente della
produzione, trasporto e distribuzione di energia - Esclusione - Non
fondatezza della questione.
- Legge della Regione Puglia 9 ottobre 2008, n. 25, art. 20, comma 2.
- Costituzione, artt. 10, 11, 117, commi primo e secondo, lett. a) ed
s); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 20; direttiva 85/337/CEE del
27 giugno 1985.
(010C0306)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.13 del 31-3-2010)
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