Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Misure di prevenzione - Inosservanza degli obblighi e delle
prescrizioni inerenti la sorveglianza speciale con l'obbligo o il
divieto di soggiorno - Inosservanza delle prescrizioni «di vivere
onestamente», «di rispettare le leggi», «di non dare ragione di
sospetti» - Ritenuta indeterminatezza della fattispecie
incriminatrice, con conseguente violazione del principio di
tassativita' della fattispecie penale - Esclusione - Non fondatezza
della questione, nei sensi di cui in motivazione.
- Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 9, secondo comma, come
sostituito dall'art. 14 del d.l. 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155,
art. 9, secondo comma.
- Costituzione, art. 25.
Misure di prevenzione - Inosservanza degli obblighi e delle
prescrizioni inerenti la sorveglianza speciale con l'obbligo o il
divieto di soggiorno - Configurazione della fattispecie come
delitto - Pena della reclusione da uno a cinque anni, con
possibilita' di arresto anche fuori dei casi di flagranza -
Ritenuta ingiustificata disparita' di trattamento tra sorvegliato
speciale semplice e il sorvegliato speciale con l'obbligo o il
divieto di dimora - Erroneo presupposto interpretativo - Non
fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.
- Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 9, secondo comma, come
sostituito dall'art. 14 del d.l. 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155,
art. 9, secondo comma.
- Costituzione, art. 3.
(010C0644)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.30 del 28-7-2010)
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