N. 364
ORDINANZA (Atto di promovimento)
6 giugno 1999
Ordinanza emessa il 6 giguno 1999 dal tribunale di Avellino sul
ricorso proposto da Banca Popolare dell'Irpinia soc. coop. a.r.l.
contro Pastena Orsola
Esecuzione forzata in genere - Espropriazione immobiliare - Termine
per il deposito della documentazione da allegare all'istanza di
vendita - Scadenze stabilite in via transitoria dall'art. 13-bis
legge n. 308/1992 (come in ultimo modificato dal d.l. n. 64/1999) -
Inapplicabilita' nel caso in cui l'istanza di vendita sia stata
depositata fra l'8 settembre 1998 (data di entrata in vigore della
legge n. 302/1998) e il 18 marzo 1999 (data di entrata in vigore del
d.l. n. 64/1999) - Conseguente operativita', in tale ipotesi, del
termine ex art. 567, comma secondo, cod. proc. civ. (sessanta giorni
dal deposito dell'istanza) - Disparita' di trattamento rispetto alle
procedure in cui l'istanza di vendita risulti depositata prima dell'8
settembre 1998 o dopo il 18 marzo 1999 - Ingiustificata limitazione
del regime transitorio relativo alle scadenze in materia di
espropriazione immobiliare.
- Legge 3 agosto 1998, n. 302, art. 13-bis, aggiunto dall'art. 4 d.l.
21 settembre 1998, n. 328 (conv., con modif., nella legge 19
novembre 1998, n. 399) e sostituito dall'art. 1 d.l. 17 marzo 1999,
n. 64 (conv., con modif., nella legge 14 maggio 1999, n. 134).
- Costituzione, art. 3.
(000C0572)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.27 del 28-6-2000)
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