Ordinanza 8-22 giugno 2000
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Obbligazioni pecuniarie - Interessi - Convenzione relativa a
interessi moratori per ritardato adempimento dell'obbligazione -
Sanzione della non debenza di alcun interesse in caso di interessi
legittimamente pattuiti ma divenuti successivamente usurari, per
effetto dell'abbassamento del tasso soglia fissato dalla legge n. 108
del 7 marzo 1996 - Prospettata preclusione della tutela
giurisdizionale del diritto alla percezione degli interessi
convenzionali, con irragionevole, non giustificata, disparita' di
trattamento tra i creditori o tra posizioni creditorie e debitorie -
Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione -
Manifesta inammissibilita'.
- Cod. civ., art. 1815, secondo comma, come modificato dall'art. 4
della legge 7 marzo 1996, n. 108.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 47.
Obbligazioni pecuniarie - Interessi - Convenzione relativa a
interessi moratori per ritardato adempimento dell'obbligazione -
Mancanza di qualsivoglia sanzione alla pretesa di interessi
legittimamente pattuiti, ma divenuti successivamente usurari -
Prospettata diversita' di disciplina per situazioni identiche -
Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione -
Manifesta inammissibilita'.
- Cod. civ., art. 1815, secondo comma, come modificato dall'art. 4
della legge 7 marzo 1996, n. 108.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 47.
(000C0694)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.27 del 28-6-2000)
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