N. 236 ORDINANZA 8 - 22 giugno 2000

Ordinanza 8-22 giugno 2000 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Obbligazioni pecuniarie - Interessi - Convenzione relativa a interessi moratori per ritardato adempimento dell'obbligazione - Sanzione della non debenza di alcun interesse in caso di interessi legittimamente pattuiti ma divenuti successivamente usurari, per effetto dell'abbassamento del tasso soglia fissato dalla legge n. 108 del 7 marzo 1996 - Prospettata preclusione della tutela giurisdizionale del diritto alla percezione degli interessi convenzionali, con irragionevole, non giustificata, disparita' di trattamento tra i creditori o tra posizioni creditorie e debitorie - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilita'. - Cod. civ., art. 1815, secondo comma, come modificato dall'art. 4 della legge 7 marzo 1996, n. 108. - Costituzione, artt. 3, 24 e 47. Obbligazioni pecuniarie - Interessi - Convenzione relativa a interessi moratori per ritardato adempimento dell'obbligazione - Mancanza di qualsivoglia sanzione alla pretesa di interessi legittimamente pattuiti, ma divenuti successivamente usurari - Prospettata diversita' di disciplina per situazioni identiche - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilita'. - Cod. civ., art. 1815, secondo comma, come modificato dall'art. 4 della legge 7 marzo 1996, n. 108. - Costituzione, artt. 3, 24 e 47. (000C0694) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.27 del 28-6-2000)

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