Ordinanza 19-23 giugno 2000
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Tributi locali - Imposta comunale per l'esercizio di imprese e di
arti e professioni (ICIAP) - Esercizio di attivita' in locali
diversi, siti in un unico edificio o in edifici contigui o in
complessi unitari, ovvero su aree contigue - Applicabilita'
dell'imposta in misura unica a favore di ciascun Comune sul cui
territorio sono ubicati gli insediamenti, sulla base della superficie
complessiva compresa nel territorio di ogni Comune - Lamentata
duplicazione dell'imposta, rispetto all'insediamento insistente in un
unico Comune, con conseguente disparita' di trattamento tra
insediamenti della stessa tipologia ed estensione - Difetto di
motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta
inammissibilita'.
- D.L. 30 dicembre 1988, n. 549 (non convertito), art. 1, comma 5;
d.l 2 marzo 1989, n. 66 (convertito nella legge 24 aprile 1989,
n. 144).
- Costituzione, artt. 3 e 53.
(000C0700)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.28 del 5-7-2000)
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