N. 300 SENTENZA 11 - 19 luglio 2000

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Intervento in giudizio - Comune di Cologno Monzese - Qualita' di parte nel giudizio a quo - Difetto - Inammissibilita' dell'intervento. Questione di costituzionalita' - Limitata indicazione normativa risultante dal dispositivo dell'ordinanza di rimessione - Eccezione di inammissibilita', per irrilevanza - Reiezione. Espropriazione per pubblica utilita' - Indennita' di espropriazione - Giudizio per la determinazione, instaurato dopo l'espropriazione - Riduzione del quaranta per cento dell'indennita' - Mancata previsione che l'applicazione di tale riduzione e' subordinata all'accertamento giudiziale della conformita' ai criteri di legge della indennita' provvisoria offerta al privato - Prospettata violazione del principio di eguaglianza e di imparzialita', in ragione della diversa disponibilita' dell'amministrazione a negoziare la cessione volontaria, nonche' del diritto di difesa e del diritto di proprieta' - Non fondatezza della questione. - D.Lgs. 11 luglio 1992, n. 333 (convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359), art. 5-bis, commi 1 e 2. - Costituzione, artt. 3, 24, 42 e 97. (000C0799) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.31 del 26-7-2000)

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