N. 307 ORDINANZA 11 - 19 luglio 2000

Ordinanza 11-19 luglio 2000 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Dibattimento - Rinnovazione per mutamento del giudice persona fisica - Utilizzabilita' dei verbali delle dichiarazioni gia' assunte - Interpretazione della Corte di cassazione - Condizione della ripetizione dell'esame del dichiarante, quando questo possa aver luogo e sia stato richiesto da una delle parti - Preclusione, per il giudice, di ritenere la ripetizione irrilevante o manifestamente superflua - Asserita irragionevolezza, con violazione del principio di non dispersione della prova e impedimento all'esercizio della funzione giurisdizionale - Sopravvenuta disciplina costituzionale in ordine al giusto processo e al principio del contraddittorio Restituzione degli atti al giudice rimettente. - Cod. proc. pen., art. 511, comma 2. - Costituzione, artt. 3, 25 e 101; legge cost. 23 novembre 1999, n. 2. (000C0806) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.31 del 26-7-2000)

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