Ordinanza 11-19 luglio 2000
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Processo penale - Dibattimento - Rinnovazione per mutamento del
giudice persona fisica - Utilizzabilita' dei verbali delle
dichiarazioni gia' assunte - Interpretazione della Corte di
cassazione - Condizione della ripetizione dell'esame del dichiarante,
quando questo possa aver luogo e sia stato richiesto da una delle
parti - Preclusione, per il giudice, di ritenere la ripetizione
irrilevante o manifestamente superflua - Asserita irragionevolezza,
con violazione del principio di non dispersione della prova e
impedimento all'esercizio della funzione giurisdizionale -
Sopravvenuta disciplina costituzionale in ordine al giusto processo e
al principio del contraddittorio Restituzione degli atti al giudice
rimettente.
- Cod. proc. pen., art. 511, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 25 e 101; legge cost. 23 novembre 1999,
n. 2.
(000C0806)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.31 del 26-7-2000)
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