N. 317 ORDINANZA 11 - 20 luglio 2000

Ordinanza 11-20 luglio 2000 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Reato in genere - Prescrizione - Termine - Possibilita' che sulla determinazione del termine abbia effetto la concessione della attenuante prevista dall'art. 62-bis cod. pen., o comunque di circostanze non preventivamente individuabili all'atto del rinvio a giudizio - Conseguente, lamentata, irrazionalita' del sistema, in contrasto con l'interesse punitivo dello Stato e con l'obbligatorieta' dell'azione penale - Intervento additivo in malam partem precluso alla Corte, in ossequio al principio di legalita' - Manifesta inammissibilita' della questione. - Cod. pen., art. 157, secondo comma. - Costituzione, artt. 3, 112 e 25, secondo comma; convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848), art. 6, primo comma. (000C0823) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.31 del 26-7-2000)

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