Ordinanza 11-20 luglio 2000
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Reato in genere - Prescrizione - Termine - Possibilita' che sulla
determinazione del termine abbia effetto la concessione della
attenuante prevista dall'art. 62-bis cod. pen., o comunque di
circostanze non preventivamente individuabili all'atto del rinvio a
giudizio - Conseguente, lamentata, irrazionalita' del sistema, in
contrasto con l'interesse punitivo dello Stato e con
l'obbligatorieta' dell'azione penale - Intervento additivo in malam
partem precluso alla Corte, in ossequio al principio di legalita' -
Manifesta inammissibilita' della questione.
- Cod. pen., art. 157, secondo comma.
- Costituzione, artt. 3, 112 e 25, secondo comma; convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali
(resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848), art. 6, primo
comma.
(000C0823)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.31 del 26-7-2000)
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