Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Impiego pubblico - Guardia di finanza - Reclutamento nel Corpo della
Guardia di finanza - Requisiti - Condizione dell'essere senza prole -
Irragionevole limitazione del diritto fondamentale di procreare e
della liberta' di autodeterminarsi nella sfera privata -
Illegittimita' costituzionale in parte qua - Assorbimento di altri
profili.
- Legge 29 gennaio 1942, n. 64, art. 7, punto terzo.
- Costituzione, artt. 2, 3, 30 e 31.
Filiazione - Obblighi costituzionali di mantenimento, istruzione ed
educazione della prole - Pienezza dei doveri e della
responsabilita' dei genitori anche nei confronti dei figli naturali
riconosciuti.
- Costituzione, art 30.
Impiego pubblico - Accesso ai corsi di addestramento e ai ruoli della
Guardia di finanza e delle Forze armate - Requisito dell'assenza di
prole - Illegittimita' costituzionale in parte qua, in via
conseguenziale (ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87).
- R.D.L. 14 giugno 1923, n. 1281, art. 9, secondo comma, lettera b),
come sostituito dall'art. 4 del r.d.l. 24 luglio 1931, n. 1223;
legge 10 giugno 1964, n, 447, art. 35, primo comma; legge 29 maggio
1967, n. 371, art. 4, primo comma, lett. a); legge 10 maggio 1983,
n. 212, art. 5, primo comma, numero 4; d.lgs. 12 maggio 1995,
n. 196, art. 11, comma 2, lett. a), numero 3; d.lgs. 12 maggio
1995, n. 199, art. 6, comma 1, lett. c) e art. 36, comma 1, lett.
b) numero 3; d.lgs. 31 gennaio 2000, n. 24, art. 2, comma 2.
(000C0838)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.32 del 2-8-2000)
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