N. 520
ORDINANZA (Atto di promovimento)
4 maggio 2000
Ordinanza emessa il 4 maggio 2000 dal tribunale di Messina nel
procedimento civile vertente tra Arena Antonino ed altri e Ferrovie
dello Stato S.p.a.
Previdenza e assistenza sociale - Dipendenti dell'Ente Ferrovie dello
Stato in possesso della prescritta anzianita' minima - Collocamento a
riposo d'ufficio, in forza del d.l. n. 324/1998, successivamente
decaduto per mancata conversione in legge - Prevista validita', con
la norma censurata, degli atti e provvedimenti adottati e salvezza
degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base
del predetto d.l. n. 324/1998 - Deteriore trattamento dei dipendenti
F.S., in quiescenza in base al d.l. n. 324/1998, con diritto a
pensione nella misura minima, rispetto ai dipendenti F.S. nelle
stesse condizioni, che, a decorrere dalla entrata in vigore della
legge n. 448/1998, ai sensi dell'art. 7 della legge medesima, possono
essere collocati a riposo solo previa valutazione della loro
condizione di esubero da concordarsi con le OO.SS. di categoria -
Incidenza sui principi di liberta' di organizzazione sindacale e di
liberta' di iniziativa economica privata, per la scelta legislativa
in contrasto con quella operata dall'Ente Ferrovie dello Stato in
accordo con le OO.SS.
- Legge 23 dicembre 1998, n. 448.
- Costituzione, artt. 3, 39 e 41.
(000C0978)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.40 del 27-9-2000)
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