Sentenza 9-17 ottobre 2000
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Ordinanza di rimesssione della questione di costituzionalita' -
Omessa descrizione della fattispecie oggetto del giudizio principale
e carenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza e rilevanza
- Rinvio al contenuto di altri atti - Principio della autosufficienza
dell'ordinanza di rimessione - Inammissibilita' della questione.
- D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, art. 25, comma 3.
- Costituzione, art. 76. Credito (istituti di) - Anatocismo bancario
- Testo unico bancario - Delega al Governo per l'emanazione di
disposizioni integrative e correttive del testo unico bancario -
Asserita inosservanza del termine per l'esercizio della delega -
Proroga ex lege - Tempestivita' dell'emanazione del decreto
legislativo.
- D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.
- Costituzione, art. 76; legge 24 aprile 1998, n. 128, art. 1.
Credito (istituti di) - Anatocismo bancario - Testo unico bancario
- Delega al Governo per l'emanazione di "disposizioni integrative e
correttive" - Clausole anatocistiche bancarie illegittime -
Generale ed indiscriminata sanatoria per il passato e validazione
anticipata per il futuro - Eccesso di delega rispetto ai principi e
criteri contenuti nella legge delega nonche' nel testo unico
bancario - Illegittimita' costituzionale - Assorbimento di
ulteriori profili.
- D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, art. 25, comma 3.
- Costituzione, art. 76 (in relazione all'art. 1, comma 5, della
legge 24 aprile 1998, n. 128) (e artt. 3, 24, 101, 102, 104 e 47).
(000C1148)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.44 del 25-10-2000)
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