N. 425 SENTENZA 9 - 17 ottobre 2000

Sentenza 9-17 ottobre 2000 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Ordinanza di rimesssione della questione di costituzionalita' - Omessa descrizione della fattispecie oggetto del giudizio principale e carenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza e rilevanza - Rinvio al contenuto di altri atti - Principio della autosufficienza dell'ordinanza di rimessione - Inammissibilita' della questione. - D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, art. 25, comma 3. - Costituzione, art. 76. Credito (istituti di) - Anatocismo bancario - Testo unico bancario - Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive del testo unico bancario - Asserita inosservanza del termine per l'esercizio della delega - Proroga ex lege - Tempestivita' dell'emanazione del decreto legislativo. - D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342. - Costituzione, art. 76; legge 24 aprile 1998, n. 128, art. 1. Credito (istituti di) - Anatocismo bancario - Testo unico bancario - Delega al Governo per l'emanazione di "disposizioni integrative e correttive" - Clausole anatocistiche bancarie illegittime - Generale ed indiscriminata sanatoria per il passato e validazione anticipata per il futuro - Eccesso di delega rispetto ai principi e criteri contenuti nella legge delega nonche' nel testo unico bancario - Illegittimita' costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili. - D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, art. 25, comma 3. - Costituzione, art. 76 (in relazione all'art. 1, comma 5, della legge 24 aprile 1998, n. 128) (e artt. 3, 24, 101, 102, 104 e 47). (000C1148) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.44 del 25-10-2000)

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