N. 462 ORDINANZA 23 ottobre - 3 novembre 2000

Ordinanza 23 ottobre-3 novembre 2000 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Lavoro (rapporto di) - Licenziamento collettivo per riduzione di personale - Obbligo per l'impresa di versare all'Istituto della previdenza sociale un contributo pari a tre mensilita' del trattamento iniziale di mobilita' - Misura elevabile di nove volte in caso di esito sfavorevole della procedura di conciliazione per dissenso opposto dai sindacati - Ritenuta limitazione della liberta' di iniziativa economica, nonche' lamentato contrasto con il principio della imposizione in base a legge di prestazioni personali e patrimoniali e della tutela giurisdizionale - Motivazione carente in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilita'. - Legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 24, comma 3, come modificato dall'art. 8, comma 1, del d.l. 20 maggio 1993, n. 148 (convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236). - Costituzione, artt. 23, 24 e 41. (000C1236) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.46 del 8-11-2000)

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