Ordinanza 23 ottobre-3 novembre 2000
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Lavoro (rapporto di) - Licenziamento collettivo per riduzione di
personale - Obbligo per l'impresa di versare all'Istituto della
previdenza sociale un contributo pari a tre mensilita' del
trattamento iniziale di mobilita' - Misura elevabile di nove volte in
caso di esito sfavorevole della procedura di conciliazione per
dissenso opposto dai sindacati - Ritenuta limitazione della liberta'
di iniziativa economica, nonche' lamentato contrasto con il principio
della imposizione in base a legge di prestazioni personali e
patrimoniali e della tutela giurisdizionale - Motivazione carente in
ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilita'.
- Legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 24, comma 3, come modificato
dall'art. 8, comma 1, del d.l. 20 maggio 1993, n. 148 (convertito
in legge 19 luglio 1993, n. 236).
- Costituzione, artt. 23, 24 e 41.
(000C1236)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.46 del 8-11-2000)
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