Ordinanza 23 ottobre-3 novembre 2000
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Avvocato e procuratore - Esami di abilitazione all'esercizio della
professione - Ritenuta esclusione, in base al diritto vivente,
dell'obbligo di motivare i giudizi espressi dalle Commissioni
esaminatrici - Lamentata irragionevolezza, nonche' asserito contrasto
con la tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica
amministrazione e con il principio di buon andamento e di
imparzialita' - Impropria attivazione del giudizio di legittimita'
costituzionale, al fine di ottenere l'avallo della Corte a favore di
una determinata interpretazione della norma censurata - Manifesta
inammissibilita' della questione.
- Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 113.
(000C1240)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.46 del 8-11-2000)
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