N. 799
ORDINANZA (Atto di promovimento)
5 luglio 2000
Ordinanza emessa il 5 luglio 2000 dal tribunale amministrativo
regionale sul ricorso proposto da Menchini Ugo contro Ministero della
sanita' ed altri
Sanita' pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti
alla facolta' di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo
dell'opzione per l'attivita' assistenziale intramuraria, ovvero per
l'attivita' libero-professionale extramuraria - Termine perentorio di
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della
mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla
scelta dell'attivita' assistenziale esclusiva - Mancata
subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta
disponibilita' di strutture adeguate in cui esercitare l'attivita'
assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il
principio di buon andamento della p.a.
- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97.
Sanita' pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti
alla facolta' di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito
necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di
struttura nonche' dei programmi, della scelta per l'attivita'
assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia
didattico-scientifica e di compenetrazione tra attivita' sanitaria
assistenziale e attivita' didattica e di ricerca scientifica -
Eccesso di delega.
- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 33 e 76.
Sanita' pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti
alla facolta' di medicina e chirurgia - Irretrattabilita', salvo
limitate eccezioni, della scelta per l'attivita' assistenziale
intramuraria - Lesione del principio di autonomia
didattico-scientifica.
- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, art. 33. Sanita' pubblica - Norme relative
all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di
personale delle stesse - Assoggettamento dell'attivita'
assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni
organizzative del direttore generale dell'azienda ospedaliera -
Attribuzione al direttore generale del potere di conferimento e
revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura
professionale, su proposta del responsabile della struttura
complessa di appartenenza del sanitario, nonche' degli incarichi di
direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il
rettore - Incidenza delle determinazioni del direttore generale
sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate
all'universita' - Lesione del principio della liberta' di
insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico
assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione
di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca -
Eccesso di delega.
- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8
a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76.
(000C1405)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.52 del 20-12-2000)
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