Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti -
Emissione della - Sentenza senza che vi sia stato un giudizio di
colpevolezza dell'imputato - Lamentato contrasto con la direttiva
della legge delega escludente l'introduzione di un nuovo genere di
sentenza (non di condanna, ne' di proscioglimento), con i principî
della liberta' personale, della personalita' della responsabilita'
penale, della presunzione di non colpevolezza, della funzione
rieducativa della pena, nonche' con i principî di ragionevolezza e di
eguaglianza e di obbligatorieta' dell'azione penale - Attinenza della
norma censurata al giudizio di cognizione e non alla fase
dell'esecuzione - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta
inammissibilita'.
- Cod. proc. pen., art. 444, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 13, primo comma, 25, secondo comma, 27,
primo, secondo e terzo comma, 76 e 112.
(000C1455)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.53 del 27-12-2000)
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