N. 574 ORDINANZA 14 - 21 dicembre 2000

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Emissione della - Sentenza senza che vi sia stato un giudizio di colpevolezza dell'imputato - Lamentato contrasto con la direttiva della legge delega escludente l'introduzione di un nuovo genere di sentenza (non di condanna, ne' di proscioglimento), con i principî della liberta' personale, della personalita' della responsabilita' penale, della presunzione di non colpevolezza, della funzione rieducativa della pena, nonche' con i principî di ragionevolezza e di eguaglianza e di obbligatorieta' dell'azione penale - Attinenza della norma censurata al giudizio di cognizione e non alla fase dell'esecuzione - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilita'. - Cod. proc. pen., art. 444, comma 2. - Costituzione, artt. 3, 13, primo comma, 25, secondo comma, 27, primo, secondo e terzo comma, 76 e 112. (000C1455) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.53 del 27-12-2000)

mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.