Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Procedure concorsuali - Societa' ammessa all'amministrazione
straordinaria - Soci illimitatamente responsabili che abbiano
disposto di propri beni personali, dopo l'ammissione della societa'
alla procedura di amministrazione straordinaria - Ritenuta
punibilita' per i soli fatti commessi sul patrimonio sociale e non
anche per le condotte distrattive dei beni personali - Lamentato,
irragionevole, contrasto con il principio di eguaglianza, per diverso
trattamento della medesima condotta nel fallimento e
nell'amministrazione straordinaria, e per la ridotta tutela dei
creditori nell'amministrazione straordinaria - Richiesta di una
inammissibile pronuncia additiva in malam partem, preclusa alla Corte
- Manifesta inammissibilita' della questione.
- D.L. 30 gennaio 1979, n. 26 (convertito, con modificazioni, nella
legge 3 aprile 1979, n. 95), art. 1; r.d. 16 marzo 1942, n. 267,
art. 203.
- Costituzione, art. 3, primo comma.
(000C1462)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.1 del 3-1-2001)
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