N. 45 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 luglio 2000

Ordinanza emessa il 25 luglio 2000 dal tribunale di Palermo nel procedimento penale a carico di Agate Mariano ed altri Processo penale - Giudizio abbreviato - Disciplina transitoria a seguito delle modifiche recate dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 - Procedimenti per due o piu' delitti puniti con la pena dell'ergastolo oppure per un delitto punito con l'ergastolo ed altri puniti con la pena complessiva superiore a cinque anni - Previsto accesso per l'imputato al rito abbreviato - Conseguente possibilita' di ottenere, in caso di condanna, l'impunita' per i delitti concorrenti - Disparita' di trattamento sotto diversi profili - Lesione del principio della finalita' rieducativa della pena - Violazione del principio di obbligatorieta' dell'azione penale. - Legge 5 giugno 2000, n. 144, art. 4-ter, commi 2 e seguenti [recte: d.l. 7 aprile 2000, n. 82, (convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 2000, n. 144), art. 4-ter, commi 2 e seguenti], anche in relazione all'art. 442, capoverso, cod. proc. pen. - Costituzione, artt. 3, 27 e 112. Processo penale - Giudizio abbreviato - Disciplina transitoria a seguito delle modifiche recate dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 - Procedimenti per delitti puniti con la pena dell'ergastolo, in fase avanzata di istruzione dibattimentale - Previsto accesso al rito abbreviato per l'imputato, su richiesta non sindacabile dal giudice, in rapporto allo stato dell'istruzione ed alla necessita' di stralciare la posizione di chi abbia fatto richiesta da quella degli altri coimputati che non abbiano voluto o potuto avanzare analoga richiesta - Conseguente duplicazione del processo gia' unitariamente istruito - Disparita' di trattamento tra imputati sotto diversi profili - Lesione del diritto di difesa, con riferimento, in particolare, alla posizione delle parti civili - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione. - Legge 5 giugno 2000, n. 144, art. 4-ter, commi 2 e seguenti [recte: d.l. 7 aprile 2000, n. 82, (convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 2000, n. 144), art. 4-ter, commi 2 e seguenti], anche in relazione all'art. 442, capoverso, cod. proc. pen. - Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 111. Processo penale - Giudizio abbreviato - Disciplina transitoria a seguito delle modifiche recate dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 - Procedimenti per delitti puniti con la pena dell'ergastolo, in fase avanzata di istruzione dibattimentale - Previsto accesso al rito abbreviato per l'imputato, su richiesta non sindacabile dal giudice - Conseguente impedimento all'assunzione di mezzi di prova chiesti dalle altre parti e gia' ammessi - Disparita' di trattamento tra imputati sotto diversi profili - Lesione del diritto di difesa, con riferimento, in particolare, alla posizione delle parti civili - Lesione del principio della riserva della funzione giurisdizionale e del principio di indipendenza del giudice - Contrasto con i principi costituzionali concernenti la formazione della prova - Violazione del principio di obbligatorieta' dell'azione penale. - Legge 5 giugno 2000, n. 144, art. 4-ter, commi 2 e seguenti [recte: d.l. 7 aprile 2000, n. 82, (convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 2000, n. 144), art. 4-ter, commi 2 e seguenti], anche in relazione all'art. 442, capoverso, cod. proc. pen. - Costituzione, artt. 3, 24, 101, secondo comma, 102, primo comma, 111, secondo, quarto e quinto comma, e 112. (001C0079) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.5 del 31-1-2001)

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