N. 45
ORDINANZA (Atto di promovimento)
25 luglio 2000
Ordinanza emessa il 25 luglio 2000 dal tribunale di Palermo nel
procedimento penale a carico di Agate Mariano ed altri
Processo penale - Giudizio abbreviato - Disciplina transitoria a
seguito delle modifiche recate dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 -
Procedimenti per due o piu' delitti puniti con la pena dell'ergastolo
oppure per un delitto punito con l'ergastolo ed altri puniti con la
pena complessiva superiore a cinque anni - Previsto accesso per
l'imputato al rito abbreviato - Conseguente possibilita' di ottenere,
in caso di condanna, l'impunita' per i delitti concorrenti -
Disparita' di trattamento sotto diversi profili - Lesione del
principio della finalita' rieducativa della pena - Violazione del
principio di obbligatorieta' dell'azione penale.
- Legge 5 giugno 2000, n. 144, art. 4-ter, commi 2 e seguenti [recte:
d.l. 7 aprile 2000, n. 82, (convertito, con modificazioni, nella
legge 5 giugno 2000, n. 144), art. 4-ter, commi 2 e seguenti],
anche in relazione all'art. 442, capoverso, cod. proc. pen.
- Costituzione, artt. 3, 27 e 112.
Processo penale - Giudizio abbreviato - Disciplina transitoria a
seguito delle modifiche recate dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479
- Procedimenti per delitti puniti con la pena dell'ergastolo, in
fase avanzata di istruzione dibattimentale - Previsto accesso al
rito abbreviato per l'imputato, su richiesta non sindacabile dal
giudice, in rapporto allo stato dell'istruzione ed alla necessita'
di stralciare la posizione di chi abbia fatto richiesta da quella
degli altri coimputati che non abbiano voluto o potuto avanzare
analoga richiesta - Conseguente duplicazione del processo gia'
unitariamente istruito - Disparita' di trattamento tra imputati
sotto diversi profili - Lesione del diritto di difesa, con
riferimento, in particolare, alla posizione delle parti civili -
Violazione del principio di buon andamento della pubblica
amministrazione.
- Legge 5 giugno 2000, n. 144, art. 4-ter, commi 2 e seguenti [recte:
d.l. 7 aprile 2000, n. 82, (convertito, con modificazioni, nella
legge 5 giugno 2000, n. 144), art. 4-ter, commi 2 e seguenti],
anche in relazione all'art. 442, capoverso, cod. proc. pen.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 111.
Processo penale - Giudizio abbreviato - Disciplina transitoria a
seguito delle modifiche recate dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479
- Procedimenti per delitti puniti con la pena dell'ergastolo, in
fase avanzata di istruzione dibattimentale - Previsto accesso al
rito abbreviato per l'imputato, su richiesta non sindacabile dal
giudice - Conseguente impedimento all'assunzione di mezzi di prova
chiesti dalle altre parti e gia' ammessi - Disparita' di
trattamento tra imputati sotto diversi profili - Lesione del
diritto di difesa, con riferimento, in particolare, alla posizione
delle parti civili - Lesione del principio della riserva della
funzione giurisdizionale e del principio di indipendenza del
giudice - Contrasto con i principi costituzionali concernenti la
formazione della prova - Violazione del principio di
obbligatorieta' dell'azione penale.
- Legge 5 giugno 2000, n. 144, art. 4-ter, commi 2 e seguenti [recte:
d.l. 7 aprile 2000, n. 82, (convertito, con modificazioni, nella
legge 5 giugno 2000, n. 144), art. 4-ter, commi 2 e seguenti],
anche in relazione all'art. 442, capoverso, cod. proc. pen.
- Costituzione, artt. 3, 24, 101, secondo comma, 102, primo comma,
111, secondo, quarto e quinto comma, e 112.
(001C0079)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.5 del 31-1-2001)
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