Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Processo civile - Mancata comparizione delle parti - Fissazione, da
parte del giudice, di una nuova udienza - Cancellazione della causa
dal ruolo solo in caso di mancata comparizione delle parti a tale
successiva udienza - Lamentata lesione del principio di ragionevole
durata del processo - Manifesta infondaterza della questione.
- D.L. 18 ottobre 1995, n. 432 (convertito, con modificazioni, nella
legge 20 dicembre 1995, n. 534), art. 4, comma 1-bis.
- Costituzione, art. 111 (come modificato dall'art. 1 della legge
costituzionale 23 novembre 1999, n. 2).
(001C0183)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.7 del 14-2-2001)
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