N. 32 ORDINANZA 25 gennaio - 9 febbraio 2001

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo civile - Mancata comparizione delle parti - Fissazione, da parte del giudice, di una nuova udienza - Cancellazione della causa dal ruolo solo in caso di mancata comparizione delle parti a tale successiva udienza - Lamentata lesione del principio di ragionevole durata del processo - Manifesta infondaterza della questione. - D.L. 18 ottobre 1995, n. 432 (convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1995, n. 534), art. 4, comma 1-bis. - Costituzione, art. 111 (come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2). (001C0183) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.7 del 14-2-2001)

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