Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Questione di legittimita' costituzionale - Termini normativi -
Correzione della indicazione effettuata dal rimettente.
- D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 124, quinto comma (anziche'
ultimo comma).
Oggetto del giudizio - Atto avente forza di legge - Sindacabilita'
della norma denunciata - Eccezione di inammissibilita', basata
sull'assunto contrario - Rigetto.
Questione di legittimita' costituzionale - Eccezione di
inammissibilita', basata sulla natura interpretativa del quesito
prospettato - Rigetto.
Rilevanza della questione - Sufficienza e plausibilita' della
motivazione sul punto - Rigetto dell'eccezione di inammissibilita',
per difetto di rilevanza.
Pensioni - Dipendenti dello Stato - Dipendenti con posizione
assicurativa presso l'INPS - Periodi di studiuniversitari ammessi a
riscatto a fini pensionistici - Valutabilita' a condizione della
effettiva prestazionedi lavoro subordinato - Assenza di
qualsivoglia giustificazione di tale condizione limitativa -
Illegittimita' costituzionale in parte qua.
- D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 124, quinto comma; legge 22
novembre 1962, n. 1646, art. 40.
- Costituzione, art. 3.
(001C0447)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.19 del 16-5-2001)
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