N. 524 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 luglio 2001

Ordinanze da 524 a 550 - di contenuto sostanzialmente identico - emesse il 5 luglio 2000 (pervenute alla Corte costituzionaleil 31 maggio 2001) dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi proposti rispettivamente da: Balacco Gabrieli Corrado ed altri contro il Ministero della sanita' ed altro (r.o. n. 524/2001), Bernengo Maria Grazia ed altro contro il Ministero della sanita' ed altri (r.o. n. 525/2001), Agostini Riccardo ed altri contro il Ministero della sanita' ed altri (r.o. n. 526/2001), Aragona Cesare ed altri contro il Ministero della sanita' ed altri (r.o. n. 527/2001), Garavoglia Marcello ed altri contro il Ministero della sanita' ed altri (r.o. n. 528/2001),Amabile Giuseppe Amadio ed altri contro il Ministero della sanita' ed altri (r.o. n. 529/2001), Postacchini Franco contro il Ministero della sanita' ed altri (r.o. n. 530/2001), Conti Luciano ed altri contro il Ministero della sanita' ed altri (r.o. n. 531/2001), Piccione Michele contro il Ministero della sanita' ed altre (r.o. n. 532/2001), Sciacca Vincenzo ed altro contro il Ministero della sanita' ed altri (r.o. n. 533/2001), Fedele Luigi contro il Ministero della sanita' ed altri (r.o. n. 534/2001), Sertoli Achille ed altri contro il Universita' degli studi di Firenze ed altri (r.o. n. 535/2001), Bruno Guglielmo contro il Ministero della sanita' ed altre (r.o. n. 536/2001), Marconcini Claudio ed altro contro il Ministero della sanita' ed altri (r.o. n. 537/2001), Allegra Eugenio ed altri contro il Ministero della sanita' ed altri (r.o. n. 538/2001), De Vincentiis Marco ed altri contro il Ministero della sanita' ed altri (r.o. n. 539/2001), Conti Luciano ed altri contro il Ministero della sanita' ed altre (r.o. n. 540/2000), Accornero Neri ed altri contro il Ministero della sanita' ed altri (r.o. n. 541/2000), Marcalongo Roberto contro il Ministero della sanita' ed altri (r.o. n. 542/2000), Carmignani Giorgio ed altro contro il Ministero della sanita' ed altri (r.o. n. 543/2000), Barbieri Ornella ed altri contro il Ministero della sanita' ed altri (r.o. n. 544/2000), Marinello Enrico ed altro contro il Ministero della sanita' ed altri (r.o. n. 545/2000), Cervelli Valerio ed altri contro il Ministero della sanita' ed altri (r.o. n. 546/2000), Baldari Sergio ed altri contro il Ministero della sanita' ed altri (r.o. n. 547/2000), Palma Lucio ed altri contro il Ministero della sanita' ed altri (r.o. n. 548/2000),Trimarchi Fernando contro il Ministero della sanita' ed altri (r.o. n. 549/2000), Cavallari Antonino ed altri contro il Ministero della sanita' ed altri (r.o. n. 550/2000). Sanita' pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facolta' di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attivita' assistenziale intramuraria, ovvero per l'attivita' libero professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attivita' assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilita' di strutture adeguate in cui esercitare l'attivita' assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della P.A. - D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8. - Costituzione, artt. 3 e 97. Sanita' pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facolta' di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonche' dei programmi, della scelta per l'attivita' assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di compenetrazione tra attivita' sanitaria assistenziale e attivita' didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega. - D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7. - Costituzione, artt. 33 e 76. Sanita' pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facolta' di medicina e chirurgia - Irretrattabilita', salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attivita' assistenziale intramuria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica. - D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10. - Costituzione, art. 33. Sanita' pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attivita' assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del Direttore generale dell'Azienda ospedaliera - Attribuzione al Direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonche' degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il Rettore - Incidenza delle determinazioni del Direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'Universita' - Lesione del principio della liberta' di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega. - D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11. - Costituzione, artt. 33 e 76. (001C0644) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.27 del 11-7-2001)

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