Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Rilevanza della questione - Eccepito difetto, sull'assunto di un
vuoto normativo derivante da un'eventuale sentenza di accoglimento
- Insussistenza - Rigetto dell'eccezione di inammissibilita'.
Rilevanza della questione - Intervenuta abrogazione della norma
denunciata - Ininfluenza - Rigetto dell'eccezione di
inammissibilita'.
Regione Umbria - Trasporto pubblico locale - Contributi a favore
delle imprese esercenti autolinee in concessione - Criteri di
riparto dei contributi dettati in via transitoria - Riferimento
alle assegnazioni di contributi relative all'anno 1991 - Mancata
considerazione delle percorrenze effettuate dopo il 1991 - Asserita
discriminazione fra imprese priva di giustificazione - Non
fondatezza della questione.
- Legge Regione Umbria 13 marzo 1995 n. 10, art. 13, comma 1 e art.
13-bis, comma 1, aggiunto dall'art. 1 della legge regionale 15
gennaio 1997, n. 2; legge Regione Umbria 5 dicembre 1997, n. 42,
art. 7, comma 1.
(001C0679)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.26 del 4-7-2001)
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