N. 209 SENTENZA 6 - 26 giugno 2001

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Rilevanza della questione - Eccepito difetto, sull'assunto di un vuoto normativo derivante da un'eventuale sentenza di accoglimento - Insussistenza - Rigetto dell'eccezione di inammissibilita'. Rilevanza della questione - Intervenuta abrogazione della norma denunciata - Ininfluenza - Rigetto dell'eccezione di inammissibilita'. Regione Umbria - Trasporto pubblico locale - Contributi a favore delle imprese esercenti autolinee in concessione - Criteri di riparto dei contributi dettati in via transitoria - Riferimento alle assegnazioni di contributi relative all'anno 1991 - Mancata considerazione delle percorrenze effettuate dopo il 1991 - Asserita discriminazione fra imprese priva di giustificazione - Non fondatezza della questione. - Legge Regione Umbria 13 marzo 1995 n. 10, art. 13, comma 1 e art. 13-bis, comma 1, aggiunto dall'art. 1 della legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2; legge Regione Umbria 5 dicembre 1997, n. 42, art. 7, comma 1. (001C0679) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.26 del 4-7-2001)

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