N. 272 SENTENZA 5 - 20 luglio 2001

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Sanita' pubblica - Assistenza oncologica e palliativa (a soggetti affetti da patologia neoplastica terminale) - Organizzazione delle strutture sanitarie - principi e criteri - Prevista adozione, con decreto ministeriale, di un programma su base nazionale, vincolante la Provincia di Bolzano - Incidenza delle norme impugnate sulla sfera di autonomia provinciale - Illegittimita' costituzionale in parte qua - Estensione della declaratoria di illegittimita' anche alla Provincia di Trento - Assorbimento di altre censure. - D.L. 28 dicembre 1998, n. 450 (convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1999, n. 39), art. 1, commi 1, 3 e 4. - Statuto Regione Trentino-Alto Adige, artt. 9, comma 1, numero 10, e 16; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, art. 2; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 3 e 4. Sanita' pubblica - Assistenza oncologica e palliativa (a persone affette da patologia neoplastica terminale) - Determinazione dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi per l'esercizio delle attivita' sanitarie - Prevista adozione di un atto di indirizzo e coordinamento - Ricorso della Provincia di Bolzano - Lamentata mancanza della previa consultazione provinciale all'emanazione della norma impugnata e asserito vincolo contenutistico nei confronti dell'autonomia provinciale - Non fondatezza della questione. - D.L. 28 dicembre 1998, n. 450 (convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1999, n. 39), art. 1, comma 2. - D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 3. (001C0763) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.29 del 25-7-2001)

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