N. 908
ORDINANZA (Atto di promovimento)
21 marzo 2001
Ordinanza emessa il 21 marzo 2001 dal Tribunale di Milano atti
relativi a Boaca Aliona
Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di
trattenimento presso il centro di permanenza temporanea e
assistenza piu' vicino, per impossibilita' di eseguire l'espulsione
con immediatezza - Convalida da parte dell'autorita' giudiziaria -
Conseguenze - Permanenza indiscriminata nel centro per un periodo
di complessivi venti giorni - Contrasto con il principio di
inviolabilita' della liberta' personale - Lesione del principio
della riserva di giurisdizione in materia di liberta' personale.
- D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, commi 4 e 5.
- Costituzione, art. 13, primo e secondo comma.
Straniero - Espulsione amministrativa - Impossibilita' di eseguire
con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla
frontiera ovvero il respingimento per impossibilita' di vettore o
altro mezzo di trasporto idoneo - Possibilita' per il questore di
disporre il trattenimento dello straniero in centri di permanenza
temporanea e assistenza - Lesione del principio della riserva di
giurisdizione in materia di liberta' personale.
- D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 1.
- Costituzione, art. 13, comma secondo.
(001C1098)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.45 del 21-11-2001)
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