Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Avvocato e procuratore - Esercizio professionale - Divieto di
assunzione del titolo (di procuratore) prima dell'iscrizione
nell'albo professionale - Prospettata violazione della norma che
impone il solo superamento di un esame di Stato come condizione per
l'esercizio professionale e disparita' di trattamento rispetto ai
dottori commercialisti - Intervenuta depenalizzazione - Difetto di
rilevanza della questione - Manifesta inammissibilita'.
- R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 (convertito dalla legge 22 gennaio
1934, n. 36), art. 1, primo e terzo comma.
- Costituzione, artt. 33, quinto comma, e 3.
(001C1243)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.1 del 2-1-2002)
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