N. 3 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 25 gennaio 2002

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 25 gennaio 2002 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Sanita' pubblica - Norme della Regione Marche - Sospensione, sul territorio regionale, dell'applicazione della terapia elettroconvulsivante, della lobotomia prefrontale e transorbitale e di altri simili interventi di psicochirurgia, fino a che il Ministero della salute non avra' definito le situazioni cliniche per le quali e' sperimentalmente dimostrata l'efficacia di tali trattamenti - Denunciata compressione dell'autonomia scientifica e professionale dei sanitari e delle strutture sanitarie - Contrasto con il principio secondo cui "i trattamenti sanitari sono volontari" salvo tassative eccezioni consentite dalla legge - Esorbitanza dalla competenza regionale in materia di organizzazione del servizio sanitario - Invasione delle competenze statali esclusive attinenti ai diritti fondamentali del "paziente", alla responsabilita' civile dei sanitari, alla ricerca medica, nonche' alla determinazione dei "livelli essenziali" di assistenza sanitaria - In subordine (ove sia ravvisabile una competenza regionale concorrente), violazione del limite dei principi fondamentali desumibili dalle norme statali "interposte". - Legge Regione Marche 13 novembre 2001, n. 26. - Costituzione, artt. 2, 32, 33, primo comma, 117, comma secondo, lett. l) e m), e comma terzo; legge 13 maggio 1978, n. 180, artt. 1, 2, 3 e 5; legge 23 dicembre 1978, n. 833, artt. 33, 34 e 35; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, artt. 1 e 14; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, artt. 112, 113, 114 e 115. (002C0047) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.6 del 6-2-2002)

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