N. 3
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
25 gennaio 2002
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 25 gennaio 2002 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
Sanita' pubblica - Norme della Regione Marche - Sospensione, sul
territorio regionale, dell'applicazione della terapia
elettroconvulsivante, della lobotomia prefrontale e transorbitale e
di altri simili interventi di psicochirurgia, fino a che il
Ministero della salute non avra' definito le situazioni cliniche
per le quali e' sperimentalmente dimostrata l'efficacia di tali
trattamenti - Denunciata compressione dell'autonomia scientifica e
professionale dei sanitari e delle strutture sanitarie - Contrasto
con il principio secondo cui "i trattamenti sanitari sono
volontari" salvo tassative eccezioni consentite dalla legge -
Esorbitanza dalla competenza regionale in materia di organizzazione
del servizio sanitario - Invasione delle competenze statali
esclusive attinenti ai diritti fondamentali del "paziente", alla
responsabilita' civile dei sanitari, alla ricerca medica, nonche'
alla determinazione dei "livelli essenziali" di assistenza
sanitaria - In subordine (ove sia ravvisabile una competenza
regionale concorrente), violazione del limite dei principi
fondamentali desumibili dalle norme statali "interposte".
- Legge Regione Marche 13 novembre 2001, n. 26.
- Costituzione, artt. 2, 32, 33, primo comma, 117, comma secondo,
lett. l) e m), e comma terzo; legge 13 maggio 1978, n. 180, artt.
1, 2, 3 e 5; legge 23 dicembre 1978, n. 833, artt. 33, 34 e 35;
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, artt. 1 e 14; d.lgs. 31 marzo
1998, n. 112, artt. 112, 113, 114 e 115.
(002C0047)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.6 del 6-2-2002)
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