N. 78 SENTENZA 1 - 21 marzo 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Astensione e ricusazione del giudice - Magistrato del tribunale o della Corte di appello in sede civile - Competenza a decidere del collegio cui appartiene il ricusato - Lamentata lesione del diritto ad un giudizio equo ed imparziale - Possibilita' di interpretazione conforme a Costituzione - Esclusione dal collegio ai fini della decisione del componente ricusato - Assicurata salvaguardia delle garanzie minime di imparzialita' - Non fondatezza della questione. - Cod. proc. civ., art. 53, primo comma. - Costituzione, artt. 3, 24, 104 e 111; convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, art. 6, primo comma. Astensione e ricusazione del giudice - Ricusazione di magistrato del tribunale o della Corte di appello in sede civile - Competenza a decidere del collegio cui appartiene il ricusato - Paventata possibilita' di "scambio" tra ricusazioni diverse - Circostanza di mero fatto inidonea a fondare la censura di costituzionalita' - Lamentata violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza in riferimento alle discipline della ricusazione nel processo penale e nelle cause civili in cui siano parti magistrati - Ammissibilita' di scelte diverse per la realizzazione dei principi costituzionali - Non fondatezza della questione. - Cod. proc. civ., art. 53, primo e secondo comma. - Costituzione, artt. 3 e 104; convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, art. 6, primo comma. Astensione e ricusazione del giudice - Ricusazione di magistrato del tribunale o della Corte di appello in sede civile - Lamentata non impugnabilita' della ordinanza che decide sulla ricusazione - Dubbio di costituzionalita' destinato ad incidere solo nell'eventuale giudizio di impugnazione - Difetto del requisito della rilevanza - Inammissibilita' della questione. - Cod. proc. civ., art. 53, secondo comma. - Costituzione, artt. 3, 24, 104 e 111. Astensione e ricusazione del giudice - Ricusazione di magistrato del tribunale o della Corte di appello in sede civile - Decisione di inammissibilita' o rigetto della ricusazione - Automatica condanna della parte o del difensore proponente a pena pecuniaria - Impossibilita' di apprezzare le circostanze del caso concreto e di escludere la sanzione - Irragionevole compressione del diritto ad un giudizio imparziale con lesione del principio di eguaglianza - Illegittimita' costituzionale in parte qua. - Cod. proc. civ., art. 54. - Costituzione, artt. 3 e 24. Astensione e ricusazione del giudice - Ricusazione di giudice della sezione civile della Corte di appello - Mancata devoluzione del giudizio sulla ricusazione a "sezione diversa" o, in mancanza, a giudice di diverso distretto di Corte di appello - Questione sollevata sul presupposto della applicabilita' della norma censurata per effetto dell'accoglimento di altra questione - Presupposto non verificatosi - Palese carenza di rilevanza della censura ulteriore - Inammissibilita' della questione. - Cod. proc. civ., art. 30-bis. - Costituzione, artt. 3 e 104; convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, art. 6, primo comma. (002C0244) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.13 del 27-3-2002)

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