N. 122 ORDINANZA 10 - 16 aprile 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Giustizia amministrativa - Giurisdizione esclusiva - Riserva di cognizione al giudice amministrativo delle controversie dipendenti da provvedimenti, atti e comportamenti della pubblica amministrazione in materia urbanistica ed edilizia - Sottrazione al giudice ordinario delle controversie sui diritti nell'intera materia urbanistico-edilizia - Prospettata non consentita introduzione di un giudice speciale o straordinario, nonche' disparita' di trattamento dei cittadini - Carenza di specifica indicazione della norma che si intende effettivamente censurare, in presenza di un testo normativo novellato con recente disposizione di legge (art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205) - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilita'. - D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 34. - Costituzione, artt. 3, 24, 25, 100, 102, 103, 111 e 113. (002C0324) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.17 del 24-4-2002)

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