Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Costituzione in giudizio - Ricorrenti del giudizio a quo -
Costituzione effettuata oltre il termine - Inammissibilita'.
- Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 25, secondo comma.
Rilevanza della questione - Eccepito difetto di motivazione in ordine
alla applicabilita' della norma denunciata - Plausibilita' della
motivazione formulata dal rimettente - Rigetto dell'eccezione di
inammissibilita'.
Infortuni e malattie professionali - Malattie professionali derivanti
dall'impiego dell'amianto - Rivalutazione dei periodi assicurativi
ai fini pensionistici - Ritenuta impossibilita' di estendere il
beneficio previdenziale ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato,
per il periodo antecedente al primo gennaio 1996 (data di passaggio
all'INAIL della gestione assicurativa per i ferrovieri) -
Prospettata, irragionevole, disparita' di trattamento tra
lavoratori di "imprese private" e lavoratori di "imprese non
private" - Possibilita' di un'interpretazione diversa da quella
prospettata - Non fondatezza della questione.
- Legge 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, come modificato
dall'art. 1, comma 1, del d.l. 5 giugno 1993, n. 169 (convertito,
con modificazioni, nella legge 4 agosto 1993, n. 271).
- Costituzione, art. 3.
(002C0329)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.17 del 24-4-2002)
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