N. 127 SENTENZA 11 - 22 aprile 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Costituzione in giudizio - Ricorrenti del giudizio a quo - Costituzione effettuata oltre il termine - Inammissibilita'. - Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 25, secondo comma. Rilevanza della questione - Eccepito difetto di motivazione in ordine alla applicabilita' della norma denunciata - Plausibilita' della motivazione formulata dal rimettente - Rigetto dell'eccezione di inammissibilita'. Infortuni e malattie professionali - Malattie professionali derivanti dall'impiego dell'amianto - Rivalutazione dei periodi assicurativi ai fini pensionistici - Ritenuta impossibilita' di estendere il beneficio previdenziale ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato, per il periodo antecedente al primo gennaio 1996 (data di passaggio all'INAIL della gestione assicurativa per i ferrovieri) - Prospettata, irragionevole, disparita' di trattamento tra lavoratori di "imprese private" e lavoratori di "imprese non private" - Possibilita' di un'interpretazione diversa da quella prospettata - Non fondatezza della questione. - Legge 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, come modificato dall'art. 1, comma 1, del d.l. 5 giugno 1993, n. 169 (convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1993, n. 271). - Costituzione, art. 3. (002C0329) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.17 del 24-4-2002)

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