N. 284 SENTENZA 19 - 26 giugno 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Radiotelevisione - Canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione - Imposizione di un onere economico collegato al semplice possesso di apparecchio atto alla ricezione delle trasmissioni, a favore della sola concessionaria del servizio pubblico (Rai - Radiotelevisione italiana) - Prospettata irragionevolezza, con disparita' di trattamento anche tra gli utenti, nonche' lamentato contrasto con i principi di promozione della cultura e di liberta' di manifestazione del pensiero - Non fondatezza della questione. - R.D.L. 21 febbraio 1938, n. 246 (convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880), artt. 1, 10 e 25; legge 14 aprile 1975, n. 103, artt. 15 e 16. - Costituzione, artt. 2, 3, 9 e 21. ALLEGATO: ordinanza (letta all'udienza del 7 maggio 2002). Intervento in giudizio - Soggetto non rivestente la qualita' di parte del giudizio a quo - Radiotelevisione italiana, concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo - Titolarita' di una posizione giuridica qualificata Ammissione ad intervenire. (002C0626) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.26 del 3-7-2002)

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