N. 360 ORDINANZA 10 - 17 luglio 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Esecuzione penale - Sospensione condizionale della pena - Poteri del giudice dell'esecuzione - Esclusione della concedibilita' del beneficio in caso di accertata inesistenza della causa ostativa di cui all'art. 164, quarto comma, cod. pen. - Lamentata irragionevolezza, a fronte della possibilita' di revoca della sospensione condizionale, in caso di accertata sussistenza di una causa ostativa non rilevata dal giudice di merito, nonche' disparita' di trattamento dei soggetti decaduti dalla facolta' di proporre impugnazione ai fini del riconoscimento del beneficio - Erroneita' della premessa assunta - Manifesta infondatezza della questione. - Cod. proc. pen., art. 674, comma 1-bis. - Costituzione, artt. 3 e 24. (002C0745) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.29 del 24-7-2002)

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