N. 376 SENTENZA 10 - 23 luglio 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Atto di intervento in giudizio - Deposito tardivo - Inammissibilita'. - Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 23, terzo comma. Termini normativi e thema decidendum - Parametri - Riferibilita' alle disposizioni costituzionali nel testo anteriore alla riforma operata con la legge costituzionale n. 3 del 2001. Procedimenti amministrativi - Semplificazione - Attuazione con strumenti di delegificazione - Emanazione di regolamenti statali di delegificazione in ambiti materiali e procedimenti di competenza regionale - Ricorsi delle Regioni Liguria ed Emilia-Romagna - Lamentata alterazione nel rapporto tra fonti statali e regionali, con effetto abrogativo delle leggi regionali in vigore - Non fondatezza della questione. - Legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 1, commi 1, 2, 3 e 4, lettera a). - Costituzione, artt. 117 (primo comma) e 118 (primo comma). Procedimenti amministrativi - Semplificazione - Sportello unico per le attivita' produttive - Misure organizzative - Ricorso della Regione Liguria - Ritenuto spostamento in capo al Comune della competenza sostanziale, con declassamento delle funzioni riservate alla Regione e agli enti coinvolti - Conseguente violazione dei principi di leale collaborazione, di autonomia e decentramento, di certezza giuridica e di buon andamento - Non fondatezza della questione. - Legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 6. - Costituzione, artt. 5, 70, 71, 72, 81, 97, 101, 111, 113, 117, 118, 119, 128, 129. (002C0762) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.30 del 31-7-2002)

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