N. 522 SENTENZA 21 novembre - 6 dicembre 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Giudizio a quo - Procedimento civile instaurato (ai sensi dell'art. 745 cod. proc. civ.) avverso il rifiuto del cancelliere di rilasciare copia esecutiva di una sentenza - Natura giurisdizionale - Legittimazione a sollevare questione di legittimita' costituzionale. Imposta di registro - Registrazione d'ufficio - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Preclusione al rilascio della copia di sentenza in forma esecutiva - Manifesta inammissibilita'. - D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 15. - Costituzione, artt. 3 e 24. Processo civile - Oneri fiscali - Sentenze e altri provvedimenti giurisdizionali - Rilascio dell'originale o della copia, da utilizzare per procedere all'esecuzione forzata, subordinato al pagamento dell'imposta di registro - Irragionevole condizione, incidente sulla tutela giurisdizionale - Illegittimita' costituzionale in parte qua - Assorbimento di altri profili. - D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 66. - Costituzione, artt. 3 e 24. (002C1147) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.49 del 11-12-2002)

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