N. 11
ORDINANZA (Atto di promovimento)
3 luglio 2002
Ordinanza emessa il 3 luglio 2002 (pervenuta alla Corte
costituzionale l'8 gennaio 2003) dal T.a.r. per la Puglia sez.
staccata di Lecce sul ricorso proposto da Coppola Giovanni contro il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
Istruzione pubblica - Docenti di conservatorio e accademia abilitati
all'insegnamento nella scuola media secondaria - Inclusione nella
graduatoria permanente nazionale - Condizioni - Abilitazione nella
specifica disciplina e inclusione in una graduatoria di istituto,
nonche' in una graduatoria nazionale per il conferimento di
supplenze con attribuzione del punteggio minimo di 24 punti per
titoli artistico-culturali e professionali - Ingiustificato
deteriore trattamento rispetto agli altri docenti della scuola
secondaria per i quali e' sufficiente, ai fini dell'iscrizione
nella graduatoria nazionale permanente, la semplice iscrizione
nella graduatoria nazionale per il conferimento di supplenze anche
con punteggio inferiore ai 24 punti - Incidenza sul diritto al
lavoro e sui principi di imparzialita' e buon andamento della
pubblica amministrazione.
- Legge 3 maggio 1999, n. 124, art. 3, comma 2, lett. b).
- Costituzione, artt. 3, 4 e 97.
(003C0047)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.4 del 29-1-2003)
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