N. 11 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 luglio 2002

Ordinanza emessa il 3 luglio 2002 (pervenuta alla Corte costituzionale l'8 gennaio 2003) dal T.a.r. per la Puglia sez. staccata di Lecce sul ricorso proposto da Coppola Giovanni contro il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Istruzione pubblica - Docenti di conservatorio e accademia abilitati all'insegnamento nella scuola media secondaria - Inclusione nella graduatoria permanente nazionale - Condizioni - Abilitazione nella specifica disciplina e inclusione in una graduatoria di istituto, nonche' in una graduatoria nazionale per il conferimento di supplenze con attribuzione del punteggio minimo di 24 punti per titoli artistico-culturali e professionali - Ingiustificato deteriore trattamento rispetto agli altri docenti della scuola secondaria per i quali e' sufficiente, ai fini dell'iscrizione nella graduatoria nazionale permanente, la semplice iscrizione nella graduatoria nazionale per il conferimento di supplenze anche con punteggio inferiore ai 24 punti - Incidenza sul diritto al lavoro e sui principi di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione. - Legge 3 maggio 1999, n. 124, art. 3, comma 2, lett. b). - Costituzione, artt. 3, 4 e 97. (003C0047) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.4 del 29-1-2003)

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