N. 10 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 3 febbraio 2003

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 3 febbraio 2003 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Ambiente (tutela dell') - Norme della Regione Emilia-Romagna sulla localizzazione di impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva e di impianti per la telefonia mobile - Estensione delle disposizioni sulla protezione dall'inquinamento elettromagnetico, contenute nella legge regionale n. 30/2000, alle infrastrutture di telecomunicazioni definite strategiche dal d.lgs. n. 198/2002 - Denunciato contrasto con il principio fondamentale in materia di ordinamento della comunicazione, secondo cui le suddette infrastrutture sono realizzabili esclusivamente in base alle procedure definite dallo stesso d.lgs. n. 198/2002. - Legge della Regione Emilia-Romagna 25 novembre 2002, n. 30, artt. 1, commi 1, e 3, commi 1 e 2. - Costituzione, art. 117, comma terzo; decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, art. 3, comma 1. Ambiente (tutela dell') - Norme della Regione Emilia-Romagna sulla localizzazione di impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva e di impianti per la telefonia mobile - Prevista applicabilita' delle disposizioni regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica e di trasformazione edilizia alle infrastrutture di telecomunicazioni definite strategiche dal d.lgs. n. 198/2002 - Denunciato contrasto con il principio fondamentale, posto dallo stesso d.lgs. n. 198/2002, secondo cui le suddette infrastrutture (ad esclusione delle torri e dei tralicci relativi alle reti di televisione digitale terrestre) sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e sono realizzabili anche in deroga agli strumenti urbanistici e ad ogni altra disposizione di legge o di regolamento. - Legge della Regione Emilia-Romagna 25 novembre 2002, n. 30, art. 1, comma 2. - Costituzione, art. 117, comma terzo; decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, art. 3, comma 2. Ambiente (tutela dell') - Norme della Regione Emilia-Romagna sulla localizzazione di impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva e di impianti per la telefonia mobile - Modificazione del regime regionale delle autorizzazioni per tutti gli impianti fissi di telefonia mobile - Denunciato contrasto con il principio fondamentale in materia di ordinamento della comunicazione, che prevede una nuova ed uniforme disciplina per i "procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di telecomunicazioni per impianti radioelettrici". - Legge della Regione Emilia-Romagna 25 novembre 2002, n. 30, art. 2, modificativo dell'art. 8 della legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30. - Costituzione, art. 117, comma terzo; decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, art. 5. (003C0100) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.12 del 26-3-2003)

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