N. 10
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
3 febbraio 2003
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 3 febbraio 2003 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
Ambiente (tutela dell') - Norme della Regione Emilia-Romagna sulla
localizzazione di impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva
e di impianti per la telefonia mobile - Estensione delle
disposizioni sulla protezione dall'inquinamento elettromagnetico,
contenute nella legge regionale n. 30/2000, alle infrastrutture di
telecomunicazioni definite strategiche dal d.lgs. n. 198/2002 -
Denunciato contrasto con il principio fondamentale in materia di
ordinamento della comunicazione, secondo cui le suddette
infrastrutture sono realizzabili esclusivamente in base alle
procedure definite dallo stesso d.lgs. n. 198/2002.
- Legge della Regione Emilia-Romagna 25 novembre 2002, n. 30,
artt. 1, commi 1, e 3, commi 1 e 2.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; decreto legislativo 4
settembre 2002, n. 198, art. 3, comma 1.
Ambiente (tutela dell') - Norme della Regione Emilia-Romagna sulla
localizzazione di impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva
e di impianti per la telefonia mobile - Prevista applicabilita'
delle disposizioni regionali in materia di pianificazione
territoriale ed urbanistica e di trasformazione edilizia alle
infrastrutture di telecomunicazioni definite strategiche dal d.lgs.
n. 198/2002 - Denunciato contrasto con il principio fondamentale,
posto dallo stesso d.lgs. n. 198/2002, secondo cui le suddette
infrastrutture (ad esclusione delle torri e dei tralicci relativi
alle reti di televisione digitale terrestre) sono compatibili con
qualsiasi destinazione urbanistica e sono realizzabili anche in
deroga agli strumenti urbanistici e ad ogni altra disposizione di
legge o di regolamento.
- Legge della Regione Emilia-Romagna 25 novembre 2002, n. 30, art. 1,
comma 2.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; decreto legislativo 4
settembre 2002, n. 198, art. 3, comma 2.
Ambiente (tutela dell') - Norme della Regione Emilia-Romagna sulla
localizzazione di impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva
e di impianti per la telefonia mobile - Modificazione del regime
regionale delle autorizzazioni per tutti gli impianti fissi di
telefonia mobile - Denunciato contrasto con il principio
fondamentale in materia di ordinamento della comunicazione, che
prevede una nuova ed uniforme disciplina per i "procedimenti
autorizzatori relativi alle infrastrutture di telecomunicazioni per
impianti radioelettrici".
- Legge della Regione Emilia-Romagna 25 novembre 2002, n. 30, art. 2,
modificativo dell'art. 8 della legge regionale 31 ottobre 2000,
n. 30.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; decreto legislativo 4
settembre 2002, n. 198, art. 5.
(003C0100)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.12 del 26-3-2003)
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