N. 60 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 giugno 2002

Ordinanza emessa il 20 giugno 2002 (pervenuta alla Corte costituzionale il 31 gennaio 2003) dal tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Manetti Luciano ed altri e Ingretolli Daniela ed altri Responsabilita' civile - Risarcimento dei danni non patrimoniali - Limitazione ai soli casi previsti dalla legge Conseguenze - Danno morale da perdita di un prossimo congiunto per altrui fatto illecito - Risarcibilita' solo in presenza dell'accertamento di un reato - Non risarcibilita' quando la responsabilita' dell'autore sia affermata in base a presunzione semplice (nella specie, `ex' art. 2054 cod. civ.) - Lesione del diritto fondamentale dell'individuo alla serenita' morale - Contrasto con il principio di uguaglianza - Ingiustificata disparita' di trattamento tra chi perde il congiunto in conseguenza di un illecito accertato e chi lo perde in conseguenza di un illecito presunto - Irragionevolezza (stante l'impossibilita' di far discendere la risarcibilita' del danno morale, nei casi di responsabilita' presunta, dal combinato disposto dagli artt. 2 Cost. e 2043 cod. civ., a pena di duplicazioni risarcitorie nei casi di illecito accertato). - Codice civile, art. 2059. - Costituzione, artt. 2 e 3. In subordine: Responsabilita' civile - Risarcimento dei danni non patrimoniali - Risarcibilita' del danno morale nei casi in cui la responsabilita' dell'illecito sia stata affermata in base a presunzione semplice (in specie, `ex' art. 2054 cod. civ.) - Esclusione alla stregua del "diritto vivente" - Irrazionalita' in relazione al rapporto tra processo civile e processo penale disegnato dall'art. 75 cod. proc. pen. (risultando disincentivata la proposizione dell'azione risarcitoria dinanzi al giudice civile). - Codice civile, art. 2059. - Costituzione, art. 3. (003C0146) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.9 del 5-3-2003)

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