N. 60
ORDINANZA (Atto di promovimento)
20 giugno 2002
Ordinanza emessa il 20 giugno 2002 (pervenuta alla Corte
costituzionale il 31 gennaio 2003) dal tribunale di Roma nel
procedimento civile vertente tra Manetti Luciano ed altri e
Ingretolli Daniela ed altri
Responsabilita' civile - Risarcimento dei danni non patrimoniali -
Limitazione ai soli casi previsti dalla legge Conseguenze - Danno
morale da perdita di un prossimo congiunto per altrui fatto
illecito - Risarcibilita' solo in presenza dell'accertamento di un
reato - Non risarcibilita' quando la responsabilita' dell'autore
sia affermata in base a presunzione semplice (nella specie, `ex'
art. 2054 cod. civ.) - Lesione del diritto fondamentale
dell'individuo alla serenita' morale - Contrasto con il principio
di uguaglianza - Ingiustificata disparita' di trattamento tra chi
perde il congiunto in conseguenza di un illecito accertato e chi lo
perde in conseguenza di un illecito presunto - Irragionevolezza
(stante l'impossibilita' di far discendere la risarcibilita' del
danno morale, nei casi di responsabilita' presunta, dal combinato
disposto dagli artt. 2 Cost. e 2043 cod. civ., a pena di
duplicazioni risarcitorie nei casi di illecito accertato).
- Codice civile, art. 2059.
- Costituzione, artt. 2 e 3.
In subordine: Responsabilita' civile - Risarcimento dei danni non
patrimoniali - Risarcibilita' del danno morale nei casi in cui la
responsabilita' dell'illecito sia stata affermata in base a
presunzione semplice (in specie, `ex' art. 2054 cod. civ.) -
Esclusione alla stregua del "diritto vivente" - Irrazionalita' in
relazione al rapporto tra processo civile e processo penale
disegnato dall'art. 75 cod. proc. pen. (risultando disincentivata
la proposizione dell'azione risarcitoria dinanzi al giudice
civile).
- Codice civile, art. 2059.
- Costituzione, art. 3.
(003C0146)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.9 del 5-3-2003)
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